Approfondimento: Conversione del contratto ed applicazione delle tutele crescenti

Legge 23/2015

“Art. 1 Campo di applicazione

  1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.

  2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a o di in contratto a tempo indeterminato.”

Nella versione definitiva della Legge 23/2015 come pubblicata in G.U. che ha introdotto le cd. Tutele crescenti, è stato aggiunto – rispetto alla prima versione pubblicata in bozza – il comma 2 dell’art. 1 sopra riportato. Il termine utilizzato dal legislatore in tale 2^ comma di “conversione” dei contratti di lavoro ha immediatamente destato l’attenzione degli interpreti. Gran parte dei medesimi hanno attribuito a tale termine il significato di “trasformazione” concludendo quindi che il nuovo sistema delle tutele crescenti va applicato in ogni caso di trasformazione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, come anche in ogni caso di trasformazione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. Non è mancato anche chi – stante la maggiore efficacia del termine “trasformazione” ha liquidato l’utilizzo del termine “conversione” in uno strafalcione del legislatore. Evidentemente, invece, la questione non è stata valutata nella sua vera applicabilità.

In linea generale e maggiormente tecnica, il termine conversione presuppone un mutamento, di forma e di qualità, un atto di cambiamento: trasformare, cambiare qualcosa in altro: convertire un rapporto di lavoro è cosa ben diversa dal trasformarlo. La trasformazione di un rapporto di lavoro è solitamente un atto volontario della parte che ne detiene la facoltà, mentre la conversione è una dinamica più vicina ad un atto imperativo o d’autorità.

Per quanto il termine conversione può anche starci in caso di trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, davvero non si comprende perché nel detto comma 2, si sia avanzata l’applicabilità delle tutele crescenti in occasione della trasformazione – ovvero prosecuzione – del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, posto che per previsione legale (art. 1 delgs. 167/2011) il rapporto di apprendistato è già in origine un rapporto a tempo indeterminato. Il medesimo rapporto, peraltro, al termine della formazione, ha due ipotesi percorribili: quello della prosecuzione del rapporto, o quella del recesso. Di certo in nessuna di tali due ipotesi si verifica una conversione o una trasformazione. L’attenta lettura della norma e della specifica locuzione adottata dal legislatore, porta, invero, da tutt’altra parte.

Si è invece introdotto un meccanismo per il quale il sistema delle tutele crescenti si applica nei casi di conversione del rapporto operata ad opera della magistratura. La non corretta instaurazione o svolgimento di un rapporto a termine o di un rapporto di apprendistato comporta in sede giudiziaria la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. E’ il caso, ad esempio, della illegittima apposizione del termine, o del superamento del limite legale o contrattuale del numero di rapporti a termine stipulati, nei quali il giudice opera la conversione e non certo la trasformazione. E’ anche il caso di un rapporto di apprendistato svolto in assenza o carenza di formazione, che viene convertito in sede giudiziaria in un normale rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine. Così come anche nel caso di assunzione di apprendisti in violazione dei vincoli di stabilizzazione.

Può quindi affermarsi che le ipotesi di conversione introdotte dal legislatore siano solo quelle di carattere giudiziale, con l’ulteriore addendum di vincolare la conversione stessa non agli effetti giuridici applicabili all’atto della assunzione, ma alla soggezione al nuovo sistema di tutele crescenti. In altre parole, l’effetto della conversione non determinerà anche la retroattività della disciplina legale (in tema di licenziamenti) vigente all’atto della originaria assunzione, ma comporterà l’adeguamento ope legis alla nuova disciplina.

Tale interpretazione è peraltro coerente con il palese intendimento del legislatore, di estendere il sistema delle tutele crescenti alla più ampia platea di lavoratori, derivante dalla estensione del citato sistema anche ai licenziamenti collettivi, e alla previsione (comma 3 del medesimo art. 2) di ricomprendere nel medesimo sistema anche quella forza aziendale pregressa per la quale – in conseguenza di nuove a tempo indeterminato – vada ad integrare il requisito occupazionale aziendale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970,n. 300, e successive modificazioni. E’ evidente quindi, che il legislatore non ha affatto inteso estendere le tutele crescenti agli specifici casi di trasformazione di un rapporto di lavoro, ma ha bensì inteso introdurre una specifica e mirata casistica attinente le ipotesi di conversione giudiziale.

 

 

Fonte: ANCLSU

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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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