
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre un’utile risposta ai quesiti che ogni giorno arrivano dalla rete. Oggi Silvia Donà risponde ad una domanda in materia di apprendistato.
Domanda
Il mio contratto di apprendistato scade il 16/04/2015. Il 30 marzo 2015 sono andata dal mio datore di lavoro a chiedere cosa voleva fare di me e lui mi ha detto che deve riflettere se tenermi o meno; nel mio contratto sono previsti 15 giorni di preavviso in caso di risoluzione. Ora mi chiedo non doveva già darmi comunicazione entro il 01/04/2015? o i 15 giorni decorrono dal 16/04/2015?
Risposta
Il datore di lavoro può risolvere il contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione. E’, infatti, prevista espressamente la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.
L’articolo 2, comma 1 lettera m) del d.lgs. 167/2011 prevede espressamente la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto, con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, che prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso previsto dal contratto collettivo applicato.
Al termine del periodo formativo la decisione di risolvere il contratto è, quindi, lasciata alle parti che potranno decidere di farlo senza giustificazioni. In questo caso, tuttavia, pur non essendo richieste motivazioni, sarà necessario comunicare in forma scritta la volontà di recedere all’altra parte e calcolando il preavviso, tenendo conto della data di conclusione del contratto. Se, invece, nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La legge 92/2012 ha poi precisato che nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
E’ necessario, tuttavia, precisare che tale possibilità è consentita solo al termine del periodo formativo, infatti, l’articolo 2, comma 1 lettera l) non consente al datore di lavoro di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Nella fattispecie in oggetto, dato che il periodo formativo scade il 16/04/2014 il periodo di preavviso decorre da quella data.





