In materia di conversione del rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere legittimamente considerato rapporto di associazione in partecipazione quello che trova il suo fondamento esclusivamente nella partecipazione ai ricavi lordi e non agli utili.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26522 del 27 novembre 2013, ha precisato che deve essere convertito in lavoro subordinato il rapporto tra l’associato e l’associante, qualora manchi il presupposto del rischio a carico del primo e, inoltre, l’attività svolta sia inserita all’interno dell’organizzazione aziendale.