Tra l’azienda e il professionista è stata stipulata una collaborazione: questi, però, facendo leva sul fatto che possedeva una mail aziendale, i biglietti da visita intestati con i loghi dell’azienda, un orario di lavoro e che sottostava alle direttive del datore di lavoro, è ricorso in giudizio al fine di far riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13830 del 31 maggio 2013, però, ha negato l’esistenza di un rapporto di natura subordinata, sostenendo la natura autonoma della prestazione in quanto il professionista risultava titolare di uno studio e aveva svolto attività a favore di terzi anche durante lo svolgersi dell’attività a favore del datore di lavoro. Inoltre, il contratto concluso all’inizio del rapporto faceva intendere chiaramente la volontà delle parti di stipulare una collaborazione autonoma coordinata e continuativa.





