Con la recente Sentenza n. 61/2017, il Tribunale di Parma ha chiarito le motivazioni sull’inapplicabilità dell’obbligo assicurativo INAIL nei confronti dei Professionisti componenti uno Studio Associato.
Il Tribunale ha definito una “irragionevole forzatura” il tentativo dell’INAIL di assimilare una Società Tra Professionisti – STP ad una società di fatto ed evidenziando le criticità in caso di applicazione della normativa INAIL agli studi associati visto che la normativa sulle STP non prevede una disciplina specifica per la tutela assicurativa dei partecipanti della società.
Sulla questione l’anno scorso è anche intervenuta una pronuncia della Corte Costituzionale che, con l’ordinanza dell’11 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dal Tribunale di Brescia relativamente alla sussistenza dell’obbligo assicurativo INAIL per gli studi professionali e ha precisato che spetta alla prudente discrezionalità del legislatore stabilire l’area dei lavoratori beneficiari dell’assicurazione obbligatoria.





