L’amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un’attività manuale protetta, si trova anch’egli in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso amministrata. In tal caso l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno.
L’Inail chiarisce che l’amministratore unico di una società addetto a prestazioni amministrative è soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sotto il profilo del requisito soggettivo, dato che egli è socio della medesima società comunque denominata, costituita od esercitata.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali infatti estende la tutela assicurativa in favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità (cfr. Nota Inail 16 febbraio 2015).
Questo particolare tipo di rapporto viene solitamente qualificato dalla giurisprudenza come “dipendenza funzionale”, ma non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, identificandosi nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi con gli strumenti da questa forniti.
Non rileva, a questo scopo, né la natura, di capitali o di persone, della società in favore della quale l’attività viene svolta, né che i soci, per l’attività manuale prestata, ricevano un compenso, essendo questo già costituito dalla partecipazione agli utili. In tal senso, non rileva l’osservazione che l’amministratore unico, in virtù dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sarebbe escluso da un rapporto di dipendenza funzionale e dunque dall’obbligo assicurativo Inail.
Infatti l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non tutela solo il lavoratore subordinato, poiché, nel caso dell’amministratore unico di società, ciò significherebbe condizionare l’operatività del sistema assicurativo a un dato formale costituito dal fatto di rivestire una determinata qualifica, mentre, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, deve aversi riguardo alla mansione esercitata e non alla qualifica rivestita.
In conclusione, l’amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un’attività manuale protetta, si trova anch’egli in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso amministrata, beninteso quando svolge manualmente una delle attività protette ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all’interno dell’organizzazione sociale.
L’obbligo assicurativo per tale soggetto sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, coerentemente con l’indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione.





