Con nota n. 5113 del 26/07/2016, la Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro ha reso operativo il versamento del contributo esonerativo per lavorazioni pericolose riferito al collocamento obbligatorio (disabili).
I requisiti richiesti dall’art. 5, co. 3bis, della Legge n. 68/1999 prevedono che l’Azienda occupi personale addetto a lavorazioni per le quali viene previsto il pagamento di un premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Inoltre, per poter beneficiare dell’esonero relativo alla quota di riserva, l’Azienda deve presentare entro il 31 luglio 2016 un’apposita Autocertificazione in modalità telematica attraverso il sito www.lavoro.gov.it
A conclusione dell’iter, l’Azienda dovrà versare il contributo esonerativo, pari ad € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non collocato, in un apposito Fondo.
Con la nota in commento, la Direzione Generale rende operativo il versamento del contributo esonerativo, il quale dovrà essere versato tramite bonifico bancario ordinario, utilizzando il codice IBAN: IT 04 A 01000 03245348027257315 intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nella causale del bonifico dovranno essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.





