La Direzione generale per l’Attività Ispettiva istituita presso il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, si è pronunciata in merito alla possibilità che, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, si configuri
- il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI e
- il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (cosiddetto contributo di licenziamento).
L’istanza di interpello è stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In particolare, la Direzione generale evidenzia che il licenziamento disciplinare non può ex ante essere qualificato come disoccupazione “volontaria” e, dunque, potrebbe potenzialmente dare diritto al lavoratore a percepire l’indennità ASpI. Pertanto, conclude la Direzione, “non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”.





