In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del recesso del datore di lavoro, che ha effettuato la contestazione dell’addebito al lavoratore con un ritardo di nove mesi, a nulla rilevando il fatto che tale ritardo sia stato determinato dalla complessità dell’organizzazione aziendale.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 6715 del 21 marzo 2014, ha chiarito che, nel rispetto del principio di tempestività ed in osservanza delle regole di buona fede e correttezza, non appena il fatto illecito appaia ragionevolmente sussistente va portato a conoscenza del lavoratore ed il datore di lavoro non può procrastinare le contestazioni fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza.





