I quindici minuti di pausa ogni centoventi minuti previsti prima dal Dlgs 626 e poi dal Dlgs. 81/2008 per i lavoratori addetti ai videoterminali, devono essere riconosciuti esclusivamente se l’attività al videoterminale medesimo è di carattere continuativo.
In presenza di altre “distrazioni” dall’apparecchio, queste sostituiscono le interruzioni.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione in sentenza 11 febbraio 2015, n. 2679.
Il Giudice del lavoro in accoglimento della domanda proposta da una lavoratrice, condannava la società al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento danni per la mancata fruizione delle pause al videoterminale, ex d.lgs. n. 626/1994.
Ricorreva la società in appello ove veniva riformata la prima sentenza.
In sintesi la Corte territoriale rilevava che, in base alle risultanze della prova testimoniale, era emerso che, nel periodo in esame, tali addetti al videoterminale svolgevano anche altre autonome mansioni amministrative (di back office) che non comportavano l’uso continuativo dei videoterminali, con conseguente cambiamento di attività, così realizzandosi la condizione prevista dall’art. 54 del d.lgs. n. 626/1994, in alternativa alla regolamentazione disciplinata delle pause.
Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso. Ha premesso la suprema Corte che (con riguardo alla disciplina, che va applicata nella fattispecie ratione temporis, anteriore al d.lgs. n. 81 del 2008, v. art. 175), va rilevato che l’art. 53 del citato d.lgs. stabiliva che “Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni”, mentre il successivo art. 54 (nei primi tre commi), prescriveva testualmente:
1. Il lavoratore qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
La norma garantisce, quindi, in caso di “attività per almeno quattro ore consecutive” il diritto ad una “interruzione” mediante “pausa” o “cambiamento di attività”, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, in mancanza della quale è comunque stabilito il diritto ad una “pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale”.
Orbene la Corte di merito, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, ha accertato che nella fattispecie non sussisteva la continuità della applicazione al videoterminale e che, peraltro, lo svolgimento, seppur in misura minore, dell’attività amministrativa nella stessa giornata comportava un cambiamento di attività, idoneo ad integrare la prevista interruzione.
Tale accertamento è conforme al diritto, non essendo del resto rilevante (né in discussione) il carattere prevalente, nella giornata, dell’adibizione al videoterminale, bensì soltanto la continuità della stessa.
Ricorso respinto.





