Buoni Pasto per i Part Time anche senza Pausa Pranzo
Nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 10/08/2017 è stato pubblicato il Decreto n. 122 del 07/06/2017, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico (MISE) è intervenuto in merito alla disciplina dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Con il Decreto è stato innanzitutto chiarito quali siano gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, ovvero gli esercizi che svolgono:
- la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola;
- attività di Agriturismo;
- attività di Ittiturismo;
- la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.
CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO
Attraverso l’art. 4 del Decreto, il Ministero elenca le principali caratteristiche dei buoni pasto. Essi consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo della mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso.
Viene espressamente previsto che i buoni pasto sono utilizzati esclusivamente da prestatori di Lavoro Subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo; possono essere utilizzati anche da quei lavoratori non titolari di rapporto di lavoro subordinato, ma che abbiano instaurato con il Committente un rapporto di Collaborazione.
Sempre in base all’art. 4, i buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro.
I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Nei buoni pasto in forma elettronica l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.





