In caso di mancata assunzione di disabili, con l’entrata in vigore dei decreti correttivi al Jobs Act viene previsto l’aumento della sanzione amministrativa applicabile.
Con il D. Lgs. n. 151/2015 del settembre scorso, il Legislatore ha introdotto alcune novità in materia di collocamento obbligatorio, modificando la disciplina contenuta nella L. n. 68/1999.
Infatti, viene stabilito che le Aziende che al 01/01/2017 occupino più di 14 dipendenti, siano assoggettati al c.d. collocamento obbligatorio, in base al proprio organico:
– da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile;
– da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;
– oltre 50 dipendenti: 7% a favore dei disabili e l’1% a favore dei familiari degli invalidi.
Allo stesso tempo, però, è stata riscritta integralmente la disciplina in materia di agevolazioni per l’assunzione di personale disabile.
L’agevolazione per l’assunzione di disabili è modulata in base alla percentuale di disabilità del soggetto:
– riduzione tra il 67% e il 79%: agevolazione pari al 35% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi;
– riduzione superiore al 79%: agevolazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi;
– lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45%: agevolazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda per massimo 60 mesi.
Tornando alla sanzione applicabile nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione di personale disabile, attraverso il decreto correttivo dei decreti del Jobs Act, viene previsto il suo inasprimento.
Più nel dettaglio, viene stabilità una sanzione amministrativa di € 153,20 per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto.
Per completezza ricordiamo che la sanzione in precedenza era fissata in € 62,77 giornalieri.
Infine, il decreto correttivo apre la strada all’applicazione della diffida alla sanzione, ai sensi del D. Lgs. n. 124/2004, con la conseguente assunzione del personale disabile mancante.
Il testo del Decreto correttivo:
Art. 5 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015)
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;
b) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».





