In riferimento al nuovo incentivo assunzione disabili, si ricorda che, in base alle modifiche apportate all’art. 13 della L. 68/99 da parte del D. Lgs. n. 151/2015, dal 1° gennaio 2016 tale incentivo viene gestito esclusivamente dall’INPS.
Con la Circolare n. 99/2016 l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla normativa e le istruzioni operative per il godimento dell’incentivo.
In base alle modifiche apportate dai Decreti attuativi del c.d. Jobs Act, per le assunzioni di persone con disabilità effettuate dal 1° gennaio 2016, spetta un nuovo incentivo che varia, rispetto al passato, sia con riferimento all’entità che nella modalità di fruizione.
Nello specifico, il nuovo art. 13 della L. 68/99 prevede un incentivo di tipo economico, in favore dei datori di lavoro, che varia in base al grado ed alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile.
La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa all’INPS, utilizzando la procedura illustrata nella Circolare in commento.
L’Istituto, una volta pervenuta la domanda di ammissione al beneficio, provvederà ad effettuare i dovuti controlli, al fine di stabilire la spettanza dell’incentivo.
Superati i controlli, l’incentivo potrà essere fruito dal datore di lavoro, attraverso conguaglio nelle denunce contributive mensili o, nel caso del settore agricolo, trimestrali.
Per le Aziende che utilizzando il sistema UniEmens, l’incentivo potrà essere conguagliato a partire dalle denunce con periodo di competenza giugno 2016; per il recupero dei mesi da gennaio 2016 a maggio 2016, si potrà procedere al conguaglio entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della Circolare, attraverso l’esposizione nelle denunce contributive.
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