La mancata specificazione richiesta dal lavoratore dei giorni di assenza per malattia ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto, può comportare la nullità del licenziamento intimato.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con Sentenza n. 18196 del 16/09/2016.
Un lavoratore aveva chiesto al Tribunale di dichiarare illegittimo il licenziamento subito a seguito di presunto superamento del periodo di comporto.
Esponeva il lavoratore che successivamente al licenziamento aveva chiesto formalmente l’indicazione delle specifiche giornate di assenza conteggiate, ma la risposta del datore di lavoro appariva sostanzialmente lacunosa.
Tribunale e poi Corte d’Appello dichiaravano illegittimo il licenziamento.
In particolare la Corte d’appello aveva precisato che:
a) è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello della assimilabilità del licenziamento per superamento del periodo di comporto non al licenziamento disciplinare, ma a quello per giustificato motivo oggettivo;
b) peraltro, è altrettanto pacifica l’applicabilità delle regole dettate dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966 (modificato dall’art. 2 della legge n. 108 del 1990) sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso, poiché nessuna norma speciale è al riguardo dettata dall’art. 2110 c.c.;
c) pertanto, qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, esigenza particolarmente avvertita nel caso di comporto per sommatoria;
d) nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge alla suddetta richiesta, di tali assenze non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto, salva restando la possibilità per il datore di lavoro di offrire in giudizio le suddette specificazioni qualora il lavoratore abbia direttamente impugnato il licenziamento;
e) nella specie, la nota del datore di lavoro, di risposta alla richiesta del lavoratore di specificazione dei motivi di recesso, si presenta molto lacunosa non contenendo – al pari dell’atto di intimazione del licenziamento – la dettagliata e specifica indicazione dei giorni di assenza computati nel numero globalmente indicato, come era stato domandato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966;
f) questo determina l’illegittimità dell’intimato licenziamento.
Su ricorso del datore di lavoro, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello.
Nella specie la Corte d’appello ha affermato la lacunosità della nota datoriale di risposta alla richiesta del lavoratore di specificazione dei motivi di recesso.
Confermata dunque l’illegittimità del licenziamento con le conseguenze risarcitorie e reintegratorie già disposte in appello.





