Con Sentenza n. 7433 del 14/04/2016, la Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di licenziamento intimato per il superamento del periodo di comporto, ovvero il periodo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di eventi di malattia.
Il lavoratore, all’avvicinarsi del termine del suddetto periodo di comporto, aveva avanzato richiesta al proprio datore di lavoro di poter usufruire delle ferie maturate e non fruite, con lo scopo di sospendere il periodo di comporto, e quindi conservare il posto di lavoro.
L’Azienda, in tale occasione, aveva negato questa possibilità al lavoratore, costringendolo, in sostanza, al superamento del periodo tutelato di comporto e successivamente intimando il licenziamento al lavoratore stesso.
La Corte di Cassazione ha sostenuto la illegittimità di questo licenziamento, adducendo al datore di lavoro di non aver valutato, nel negare la fruizione delle ferie, il “rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto“.
In sostanza, la Corte definisce il comportamento del datore di lavoro come contrario al principio di buona fede, avendo volontariamente negato le ferie richieste dal lavoratore esclusivamente per poterlo licenziare per il superamento del periodo di comporto.





