In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto inflitto al dipendente, laddove dalla verifica effettuata dal consulente tecnico d’ufficio (ctu) risulti che la mancata presenza in servizio sia dovuta all’ambiente lavorativo.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013, ha precisato che le assenze riconducibili al mobbing del datore di lavoro non vanno computate ai fini del periodo di conservazione del posto e, pertanto, il lavoratore licenziato deve essere reintegrato e risarcito del danno non patrimoniale.





