
La tempestività richiesta nei casi di licenziamento per motivi disciplinari, non ha la valenza nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza nr. 16267/2015, riconoscendo nel secondo caso un congruo lasso di tempo al datore di lavoro, idoneo a pervenire ad una migliore valutazione del caso.
La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso di un lavoratore avverso l’originario licenziamento per superamento del comporto, intimato dal datore di lavoro con modalità non tempestive. Pacifico che il lavoratore aveva effettivamente superato detto periodo a causa di una lunga infermità e rientrato in servizio, veniva poi licenziato due mesi e mezzo dopo.
Nel respingere il gravame, la Corte d’appello aveva fra l’altro motivato che l’inerzia del datore di lavoro protrattasi per due mesi e mezzo non era stata tale da potersi interpretare come definitiva rinuncia del datore di lavoro ad avvalersi della facoltà di risoluzione per il superamento del comporto, in un contesto nel quale le dimensioni della società datrice di lavoro, comprensive di circa 1000 dipendenti, non consentivano un’immediata percezione per ciascun lavoratore della situazione contabile relativa alla sommatoria dell’assenza per ogni posizione; peraltro, un congruo periodo di attesa, lungi dal pregiudicare la stabilità del rapporto di lavoro, in realtà la favorisce, perché il fatto che il datore di lavoro attenda ad intimare il licenziamento consente una ulteriore verifica sulla possibilità di mantenere in essere la prestazione lavorativa, in assenza di altri episodi morbosi, evitando quindi la risoluzione.
Perciò, nella fattispecie concreta, il limitato periodo dell’inerzia, il complesso contesto aziendale e il fatto che in ogni caso la datrice di lavoro aveva comunque risolto il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto proprio all’esito di un ulteriore ed ultimo episodio morboso, imponevano di ritenere tempestiva la risoluzione.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione. Secondo la condivisa giurisprudenza della stessa suprema Corte – ha evidenziato il collegio – mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all’incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al datore di lavoro, affinché quest’ultimo possa valutare convenientemente, nel suo complesso, la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali.
Pertanto, in questo caso, la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative, e la cui valutazione non è sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivata.
Inoltre, del pari condivisibilmente, è stato osservato che, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo di comporto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, nondimeno il datore di lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all’interno dell’assetto organizzativo, se del caso mutato, dell’azienda; con la conseguenza che, solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, l’eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.
La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, onde deve escludersi la sussistenza della violazione della disciplina del comporto (art.2110 cc). Ne è conseguito il rigetto del ricorso.
Fonte: ANCLSU





