E’ legittimo il diniego opposto dalla amministrazione all’accesso agli atti nell’ambito della documentazione ispettiva di eventuali esposti e denunce. Lo ha stabilito il Tar Veneto con sentenza 20 marzo 2015 nr, 231.
La parte ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego di accesso agli atti relativo all’esposto che ha portato all’accesso ispettivo della DTL sulla scorta del quale sono stati poi emessi vari verbali per presunte violazioni commesse per responsabilità della ricorrente medesima.
Si sosteneva nel ricorso al Tar che le previsioni di cui al DM 757/1994 (regolamento per l’accesso agli atti) devono essere comunque interpretate alla luce dell’articolo 24 della legge 241/1990, secondo cui deve comunque essere sempre garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici, ribadendo di essere titolare di un interesse qualificato ad apprendere il contenuto dell’esposto al fine di poter tutelare i propri interessi.
Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso. Così come esattamente dedotto nel provvedimento di diniego, il documento di cui si chiede l’ostensione, vale a dire l’esposto che ha dato origine alle verifiche ispettive, non incide in alcun modo sul diritto di difesa della parte ricorrente, cui sono stati notificati i verbali conclusivi dell’accertamento che recano tutte le motivazioni delle contestazioni mosse e che sono quindi sicuramente l’unica fonte delle contestazioni mosse alla ricorrente .
In effetti il ricorso non motiva in alcun modo per quale ragione la richiesta sarebbe necessaria a tutelare gli interessi della ricorrente e quindi le motivazioni dell’interesse ad ottenere l’accesso richiesto. Anche la domanda di accesso non motiva in alcun modo in ordine alla sussistenza dell’interesse, limitandosi ad affermare che la richiesta servirebbe a valutare l’eventuale ricorso alla competente autorità giudiziaria nei confronti del soggetto responsabile dell’esposto nonché per valutare l’eventuale sussistenza di una lesione ai propri diritti soggettivi ed interessi legittimi a seguito dell’avvio del su indicato procedimento.
È invece evidente che le verifiche ispettive effettuate dalla amministrazione del lavoro rientrano nei doveri della stessa e che, in ogni caso, i verbali sanzionatori adottati possono e debbono fondarsi sui risultati delle stesse, vale a dire sulle letture dei tempi di guida registrati dai cronotachigrafi montati sugli automezzi e sull’esame della documentazione fornita dalla stessa ricorrente, come tra l’altro appare ulteriormente confermato dalla precisazione contenuta nel controricorso della resistente amministrazione secondo cui la denuncia, oltre ad essere anonima, non era nemmeno riferita alla ricorrente ma era invece diretta a segnalare presunte violazioni commesse da altre ditte del settore.
Questo risulta ulteriore conferma del fatto che l’amministrazione ha esercitato il suo dovere ispettivo e che la denuncia ha semmai svolto il ruolo – che non era certamente necessario – di sollecitarne l’esercizio. E’ pertanto evidente che l’accesso alla denuncia non risponde ad alcun interesse del ricorrente e in nessun modo incide sul suo diritto di difesa.
Fonte: ANCLSU