Il datore di lavoro, nelle “note di qualifica” redatte per ogni dipendente, valuta come “mediocre” l’apporto lavorativo di una dipendente, che ricorre in giudizio denunciando il datore di lavoro per comportamenti persecutori e ostili nei suoi confronti (mobbing), chiedendo un indennizzo per risarcire il danno biologico, esistenziale e alla professionalità per la valutazione redatta.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 898 pubblicata il 17 gennaio 2014 ha respinto il ricorso della lavoratrice escludendo il mobbing e precisando che lo stesso si configura laddove siano presenti, contemporaneamente, i seguenti elementi, che non sono ravvisabili nel caso in esame:
- la molteplicità di comportamenti persecutori posti in atto in modo sistematico e prolungato;
- l’evento lesivo della salute e della personalità del dipendente;
- il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore;
- l’intento persecutorio.





