La comunicazione di licenziamento disciplinare prodotta dal datore di lavoro e spedita al lavoratore interessato, deve comprendere la prova della effettiva ricezione.
E’ questa la sostanza della sentenza della Corte di Cassazione 1 aprile 2012 nr. 8352.
La Corte d’appello confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di accoglimento della domanda proposta da un dipendente di una nota catena commerciale onde ottenere la dichiarazione d’illegittimità del licenziamento disciplinare, intimato dal datore di lavoro.
La Corte, dopo aver constatato che la datrice di lavoro aveva provato di aver spedito attraverso la “posta celere” la lettera di contestazione, rilevava la mancata prova della ricezione. Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la società.
Nel ricorso, la società produceva in fotocopia una “lettera d’impugnazione di licenziamento” sottoscritta dal lavoratore e, secondo la stessa ricorrente, idonea a provare che egli ricevette la lettera di intimazione. Lamenta che la Corte d’appello abbia parlato di mancato ritiro di quest’ultima lettera, ciò significando che essa era pervenuta all’indirizzo del destinatario, anche perché l’indirizzo scritto sulla busta era quello indicato in precedenza dallo stesso lavoratore.
Il motivo, ha deciso la suprema Corte, non è fondato. A norma dell’art.2 1. 15 luglio 1966 n.604 l’intimazione del licenziamento deve, a pena d’inefficacia, rivestire la forma scritta.
Trattandosi di atto ricettizio, a cui si applicano gli artt.1334 e 1335 cod. civ., la prova della ricezione del documento, nel caso di impiego del servizio postale, dev’essere rigorosa e, se non sia stata adoperata la lettera raccomandata, può essere fornita con presunzioni, purché fondate su fatti gravi, precisi e concordanti.
Quanto alla ricezione della lettera d’intimazione del licenziamento, pacificamente spedita non per raccomandata bensì per posta celere, la Corte d’appello, con valutazione riservata al suo sovrano apprezzamento, ha constatato l’assenza sia di prova sia di elementi idonei a fondare una presunzione di ricezione.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso.
Fonte: ANCLSU





