In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo per l’assenza ingiustificata del lavoratore che non riprende servizio entro i termini indicati nella comunicazione inviatagli dal datore, asserendo di non aver mai ricevuto la raccomandata.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 25824 del 18 novembre 2013, ha chiarito che sussiste la giusta causa di licenziamento, poiché la lettera risulta inviata al recapito indicato dal dipendente come domicilio nel ricorso proposto per l’ottenimento del tempo indeterminato e, quindi, opera la presunzione di conoscenza dell’atto, non avendo l’interessato reso nota alcuna variazione né fornito prova dell’impossibilità di ricevere la comunicazione.