Cassazione: licenziamento legittimo per la mancata ripresa del servizio

In materia di licenziamento, la Corte di ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo per l’assenza ingiustificata del lavoratore che non riprende servizio entro i termini indicati nella inviatagli dal datore, asserendo di non aver mai ricevuto la raccomandata.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 25824 del 18 novembre 2013, ha chiarito che sussiste la giusta causa di licenziamento, poiché la lettera risulta inviata al recapito indicato dal dipendente come domicilio nel ricorso proposto per l’ottenimento del tempo indeterminato e, quindi, opera la presunzione di conoscenza dell’atto, non avendo l’interessato reso nota alcuna variazione né fornito prova dell’impossibilità di ricevere la comunicazione.

 

Fonte: SEAC
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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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