Nuova modalità di computo lavoratori a Tempo Determinato per applicazione dello Statuto dei Lavoratori

L’articolo 12 della legge 6 agosto 2013, n. 97, riscrive completamente l’articolo 8 del decreto legislativo n. 368/2001 per quanto riguarda il computo dei lavoratori ai fini dell’applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il calcolo avviene sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’articolo 12 utilizza la stessa modalità per il calcolo delle aziende ai fini dell’informazione e alla consultazione dei lavoratori di calcolo (articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25).

In sede di prima applicazione della legge, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

Art. 12 

Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.  Procedura  di
                        infrazione 2010/2045. 

  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo  e
dal secondo comma dell'articolo 35 della legge  20  maggio  1970,  n.
300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile
di lavoratori a tempo determinato impiegati negli  ultimi  due  anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle
norme di legge e si basa sul  numero  medio  mensile  dei  lavoratori
subordinati, a tempo determinato ed  indeterminato,  impiegati  negli
ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei  loro  rapporti
di lavoro». 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo  determinato  ai  sensi  dei
medesimi commi e' effettuato alla data  del  31  dicembre  2013,  con
riferimento al biennio antecedente a tale data.

 

 

Fonte: DPL Modena

Validità DURC: da 90 a 120 giorni – Decreto del Fare

L’articolo 31, della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, stabilisce che il DURC per i contratti di lavori, servizi e forniture vale per 120 giorni e può essere “speso” anche per le agevolazioni normative e contributive sul lavoro e sulla legislazione sociale e per i finanziamenti regionali, statali e comunitari.

L’estensione della validità, fino al 31 dicembre 2014, si applica anche ai lavori privati edili.

I soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici debbono acquisire d’ufficio il DURC per gli appaltatori e per i subappaltatori. Il DURC acquisito nella prima fase di un appalto pubblico può esser utilizzato anche per l’acquisizione e la stipula di altri contratti pubblici diversi da quello per il quale è stato acquisito.

Per il saldo finale è sempre prevista l’acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di inadempienza verso gli Enti previdenziali ed assicurativi è previsto un intervento sostitutivo con trattenuta dal pagamento delle somme dovute in misura pari all’inadempienza.

  la Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013

 

 

Fonte: DPL Modena

Gravidanza e Decreto del Fare: Novità

L’articolo 34 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, prevede una forte semplificazione relativamente agli obblighi documentali relativi alla maternità a carico della lavoratrice.

Quando la norma diverrà pienamente operativa (trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore di un decreto ministeriale “concertato” tra Lavoro, Salute ed Economia che dovrà stabilire le modalità di comunicazione e per l’emanazione del quale il Legislatore ha fissato il termine ordinatorio di sei mesi) il medico del Servizio sanitario nazionale o quello convenzionato saranno obbligati a trasmettere direttamente all’INPS il certificato di gravidanza con la data presunta del parto, la certificazione della nascita del bambino e l’eventuale interruzione della gravidanza.

A regime, sarà utilizzato il sistema di trasmissione in uso per i certificati di malattia previsto dal DM 26 febbraio 2010.

Secondo quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge, l’iter amministrativo telematico, oltre ad abbreviare i termini, comporterà semplificazioni e maggiori controlli, in quanto si potrà operare sui dati in possesso delle varie amministrazioni pubbliche (ASL, Direzioni territoriali del Lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Fino a quando il nuovo sistema non diverrà operativo gli obblighi previsti a carico della lavoratrice restano invariati (art. 21 del D.L.vo n. 151/2001 – consegna al datore di lavoro ed all’INPS di un certificato del medico curante indicante la data presunta del parto – art. 46 DPR n. 445/2000 – consegna entro trenta giorni del certificato di nascita del figlio o di una dichiarazione sostitutiva attestante il parto).

  la Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013

 

 

Fonte: DPL Modena

Apprendistato e Minori: soppressione del certificato medico di idoneità per assunzione

L’articolo 42 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, al comma 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori (all’articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977 e s.m.i.).

Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

  la Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013

 

 

Fonte: DPL Modena

Cassazione: Licenziamento nullo in violazione dei criteri stabiliti nell’accordo sindacale

Con sentenza n. 19177 del 19 agosto 2013 la Cassazione ha affermato che un licenziamento effettuato al termine di una procedura collettiva per riduzione di personale conclusasi con un accordo che ha individuato i criteri alternativi e sostitutivi (“requisiti per la pensione e istanza degli interessati”) rispetto a quelli legali previsti dall’art. 5 della legge n. 223/1991, in base ai quali procedere alla risoluzione dei rapporti, è nullo se la motivazione addotta non è compresa tra gli stessi (nel caso di specie era “produttività”).

 

Fonte: DPL Modena