In collaborazione con LaborTre:
Il 29 luglio 2013 presso la sede di Confapi in Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNIONMECCANICA Confapi per le imprese metalmeccaniche. L’accordo di rinnovo ha visto la sola firma della FIOM CGIL mentre le due sigle FIM CISL e UILM UIL hanno ritenuto non soddisfacente l’intesa raggiunta e non hanno sottoscritto l’accordo. Il rinnovo prevede un aumento a regime di 131 Euro al 5° livello, incremento salariale suddiviso in tre tranche, la prima pari a 35 euro decorrente da giugno 2013, la seconda pari a 45 euro da giugno 2014 e l’ultima tranche decorrente da giugno 2015 pari a 51 euro. E’ stato previsto un ulteriore allungamento della vigenza contrattuale di 5 mesi oltre la naturale scadenza, pertanto il contratto scadrà il 31 ottobre 2016. Per ciò che concerne la parte normativa Unionmeccanica ha posto un argine alle richieste di variazione della disciplina della malattia (conservazione del posto e trattamento economico) che erano dirette ad un maggior costo a carico delle aziende, confermando la disciplina previdente ed inserendo un meccanismo che, attraverso la bilateralità, consentirà alle imprese il recupero parziale delle ore di carenza di malattia ad oggi a totale carico delle imprese. Sono stati altresì recepiti tutti gli accordi interconfederali sulla bilateralità che consentiranno alle imprese l’utilizzo di servizi aggiuntivi in materia di apprendistato e sicurezza sul lavoro. L’ impianto normativo del contratto rinnovato prevede una più ampia possibilità di utilizzo della flessibilità di orario, il monte ore si alza a 72 nell’anno; sono state armonizzate le normative del contratto a termine e part time in relazione alle ultime disposizioni normative. I primi adempimenti relativi al rinnovo contrattuale avranno decorrenza dalla retribuzione di settembre 2013 in cu le imprese dovranno corrispondere gli incrementi arretrati per le mensilità di giugno, luglio e agosto in un’unica soluzione. Nella prima settimana di settembre sarà inviata a tutte le imprese la circolare dettagliata ed esplicativa del rinnovo contrattuale e si darà avvio ad una serie di seminari ed incontri in merito. Con questo rinnovo contrattuale si segna un deciso smarcamento e differenziazione dai contratti collettivi metalmeccanici di altre confederazioni nell’ottica di una rappresentanza sempre più coerente ai reali bisogni della piccola e media impresa metalmeccanica.
Incrementi dei minimi per livello L’intesa prevede un aumento retributivo totale di 131,00 euro al 5° livello e da riparametrare per gli altri, che saranno così ripartiti:
- 35,00 euro dall’1/6/2013 – 45,00 euro dall’1/6/2014 – 51,00 euro dall’1/6/2015.
La tabella degli aumenti retributivi riparametrati è la seguente:
| Categoria | Dal 1/6/2013 | Dal 1/6/2014 | Dal 1/6/2015 |
|---|---|---|---|
| 1.a | 21,88 | 28,13 | 31,88 |
| 2.a | 25,59 | 32,91 | 37,29 |
| 3.a | 30,19 | 38,81 | 43,99 |
| 4.a | 31,94 | 41,06 | 46,54 |
| 5.a | 35,00 | 45,00 | 51,00 |
| 6.a | 38,72 | 49,78 | 56,42 |
| 7.a | 41,56 | 53,44 | 60,53 |
| 8.a | 45,94 | 59,06 | 66,94 |
| 9.a | 53,81 | 69,19 | 78,41 |
Al costo contrattuale in tabella si deve sommare un importo di 5,00 euro mensili a carico azienda per ogni dipendente in virtù de diritto alle prestazioni della Bilateralità. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente intesa nei minimi tabellari sarà conglobato l’importo dell’EDR di cui all’Accordo Interconfederale del 31/7/1992 e sempre dalla stessa data sarà elevato a 485,00 euro l’Elemento Perequativo. Gli incrementi afferenti le retribuzioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2013 verranno erogati in unica soluzione unitamente alle competenze del mese di settembre 2013.
Trasferta Dall’1/1/2014 le misure per l’indennità di trasferta sono le seguenti:
| Misura dell’indennità | Dal 1/1/2014 |
|---|---|
| Trasferta intera | 42,80 |
| Quota per il pasto meridiano o serale | 11,72 |
| Quota per il pernottamento | 19,36 |
Apprendistato Professionalizzante
Durata del contratto La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi. Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 7.a, 8.a e 9.a categoria solo se in possesso di laurea inerente. Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3.a, cosi come stabilito dall’art. 11 lettera C) punto II e punto III (linee a catena), al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3.a cat.; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprensibili nella declaratoria della 3.a cat. La durata massima sarà pari a 24 mesi.
Inquadramento e retribuzione Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
| Mesi | Mesi | Mesi | Mesi |
|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 12 | 12 |
| 30 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | 8 | 8 | 8 |
La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire:
- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5.a e 6.a categoria – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4.a e 9.a categoria – 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3.a, 7.a e 8.a categoria.
Ore di Formazione La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo del cittadino, le Parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello standard definito nel CCNL da depositarsi presso l’ENFEA ai fini dell’aggiornamento del libretto formativo del cittadino.
Testo ipotesi accordo rinnovo Ccnl Metalmeccanica Industria del 29.07.2013.

