Metalmeccanica Industria: Ipotesi di Accordo rinnovo CCNL

In collaborazione con LaborTre:

Il 29 luglio 2013 presso la sede di Confapi in Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNIONMECCANICA Confapi per le imprese metalmeccaniche. L’accordo di rinnovo ha visto la sola firma della FIOM CGIL mentre le due sigle FIM CISL e UILM UIL hanno ritenuto non soddisfacente l’intesa raggiunta e non hanno sottoscritto l’accordo. Il rinnovo prevede un aumento a regime di 131 Euro al 5° livello, incremento salariale suddiviso in tre tranche, la prima pari a 35 euro decorrente da giugno 2013, la seconda pari a 45 euro da giugno 2014 e l’ultima tranche decorrente da giugno 2015 pari a 51 euro. E’ stato previsto un ulteriore allungamento della vigenza contrattuale di 5 mesi oltre la naturale scadenza, pertanto il contratto scadrà il 31 ottobre 2016. Per ciò che concerne la parte normativa Unionmeccanica ha posto un argine alle richieste di variazione della disciplina della malattia (conservazione del posto e trattamento economico) che erano dirette ad un maggior costo a carico delle aziende, confermando la disciplina previdente ed inserendo un meccanismo che, attraverso la bilateralità, consentirà alle imprese il recupero parziale delle ore di carenza di malattia ad oggi a totale carico delle imprese. Sono stati altresì recepiti tutti gli accordi interconfederali sulla bilateralità che consentiranno alle imprese l’utilizzo di servizi aggiuntivi in materia di apprendistato e sicurezza sul lavoro. L’ impianto normativo del contratto rinnovato prevede una più ampia possibilità di utilizzo della flessibilità di orario, il monte ore si alza a 72 nell’anno; sono state armonizzate le normative del contratto a termine e part time in relazione alle ultime disposizioni normative. I primi adempimenti relativi al rinnovo contrattuale avranno decorrenza dalla retribuzione di settembre 2013 in cu le imprese dovranno corrispondere gli incrementi arretrati per le mensilità di giugno, luglio e agosto in un’unica soluzione. Nella prima settimana di settembre sarà inviata a tutte le imprese la circolare dettagliata ed esplicativa del rinnovo contrattuale e si darà avvio ad una serie di seminari ed incontri in merito. Con questo rinnovo contrattuale si segna un deciso smarcamento e differenziazione dai contratti collettivi metalmeccanici di altre confederazioni nell’ottica di una rappresentanza sempre più coerente ai reali bisogni della piccola e media impresa metalmeccanica.

Incrementi dei minimi per livello L’intesa prevede un aumento retributivo totale di 131,00 euro al 5° livello e da riparametrare per gli altri, che saranno così ripartiti:

- 35,00 euro dall’1/6/2013 – 45,00 euro dall’1/6/2014 – 51,00 euro dall’1/6/2015.

La tabella degli aumenti retributivi riparametrati è la seguente:

Categoria Dal 1/6/2013 Dal 1/6/2014 Dal 1/6/2015
1.a 21,88 28,13 31,88
2.a 25,59 32,91 37,29
3.a 30,19 38,81 43,99
4.a 31,94 41,06 46,54
5.a 35,00 45,00 51,00
6.a 38,72 49,78 56,42
7.a 41,56 53,44 60,53
8.a 45,94 59,06 66,94
9.a 53,81 69,19 78,41

Al costo contrattuale in tabella si deve sommare un importo di 5,00 euro mensili a carico azienda per ogni dipendente in virtù de diritto alle prestazioni della Bilateralità. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente intesa nei minimi tabellari sarà conglobato l’importo dell’EDR di cui all’Accordo Interconfederale del 31/7/1992 e sempre dalla stessa data sarà elevato a 485,00 euro l’Elemento Perequativo. Gli incrementi afferenti le retribuzioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2013 verranno erogati in unica soluzione unitamente alle competenze del mese di settembre 2013.

Trasferta Dall’1/1/2014 le misure per l’indennità di trasferta sono le seguenti:

Misura dell’indennità Dal 1/1/2014
Trasferta intera 42,80
Quota per il pasto meridiano o serale 11,72
Quota per il pernottamento 19,36

Apprendistato Professionalizzante

Durata del contratto La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi. Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 7.a, 8.a e 9.a categoria solo se in possesso di laurea inerente. Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3.a, cosi come stabilito dall’art. 11 lettera C) punto II e punto III (linee a catena), al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3.a cat.; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprensibili nella declaratoria della 3.a cat. La durata massima sarà pari a 24 mesi.

Inquadramento e retribuzione Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

Mesi Mesi Mesi Mesi
36 12 12 12
30 10 10 10
24 8 8 8

La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire:

- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5.a e 6.a categoria – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4.a e 9.a categoria – 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3.a, 7.a e 8.a categoria.

Ore di Formazione La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo del cittadino, le Parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello standard definito nel CCNL da depositarsi presso l’ENFEA ai fini dell’aggiornamento del libretto formativo del cittadino.

Testo ipotesi accordo rinnovo Ccnl Metalmeccanica Industria del 29.07.2013.

Esodati: tutte le novità – Commento alla circolare esplicativa Inps 119-2013

Rientrano nelle fattispecie (art.4, comma 1, Legge 92/2012) le aziende con oltre 15 dipendenti, che hanno necessità di operare riduzioni del personale.
L’Inps incentiva l’esodo dei lavoratori per i quali manchino non più di 48 mesi all’accesso alla pensione (compresi dirigenti), mediante la corresponsione di un trattamento pari all’assegno pensionistico.
Tuttavia, detto trattamento, sino alla completa maturazione dei requisiti pensionistici, pur essendo erogato dall’Ente, è a totale carico del datore di lavoro. L’Inps, difatti richiederà, a garanzia dell’adempimento, fideiussione bancaria.
L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali: entrambe le procedure devono concludersi con la firma di un accordo da parte delle organizzazioni sindacali, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

Detto accordo dovrà essere presentato, poi, all’Inps, mediante invio telematico (modulo “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”, utilizzando un facsimile appositamente predisposto.

Dopo le verifiche della sede competente, l’accordo viene validato dall’Istituto, con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario. In caso di esodo ex L. 223/91 (non volontario), in caso di carenza dei requisiti dei singoli lavoratori, l’accordo non può essere validato.

In seguito, il datore dovrà consegnare la documentazione comprovante il rilascio della fideiussione; In seguito all’accettazione della fideiussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012.

Infine, a seguito della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, e dell’apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenterà all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.

Dopo l’invio della richiesta, precisamente il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione è erogata, dall’Inps, in rate mensili; il valore della prestazione è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano assegni familiari (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni , che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione, per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).
La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie.

In caso di accesso al trattamento di esodo con età inferiore ai 62 anni, si applica l’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011; dunque, ci sarà la penalizzazione di un punto percentuale per ogni anno mancante al raggiungimento del sessantaduesimo anno d’età, e di 2 punti per ogni anno ulteriore inferiore al sessantesimo. Tuttavia, la riduzione cesserà di operare qualora i 62 anni siano compiuti prima dell’accesso al trattamento pensionistico .
CHIARIMENTO: la riduzione, in via generale, non si applicherà, sino al 2017, per chi abbia solo periodi di contribuzione derivanti da prestazioni lavorative (compresi malattia, maternità, CIG, leva, infortunio); tuttavia, il trattamento di esodo in oggetto non rientra in questa casistica, perciò la riduzione percentuale si applicherà comunque.

La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in
uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello ex decreto legge
n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del lavoro