Dopo l’abrogazione dei Voucher, decretata con il Decreto Legge n. 25/2017 in vigore dallo scorso 17/03/2017, si riapre il dibattito su come regolamentare quelle forme di lavoro “minore” o a bassa retribuzione o di breve durata.
Lo Staff Studi ed Analisi Statistiche di ANPAL Servizi hanno redatto un interessante Studio, nel quale viene illustrato come abbiano saputo rispondere a questo problema alcuni Paesi dell’Unione Europea, come Belgio, Francia e Germania.
In particolare, in Belgio sono stati introdotti i Titres Service, in Francia i CESU, mentre in Germania sono stati introdotti i Mini Jobs.
L’Introduzione dello Studio:
Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 (AC 4373) “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, interviene in materia di lavoro accessorio e di responsabilità solidale negli appalti.
L’articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del Decreto Legislativo n. 81/15), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del Decreto), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. L’articolo 3 dispone in ordine all’entrata in vigore del Decreto Legge.
Perché questo DL? La risposta si legge nel testo stesso: “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l’istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonché di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici”.
La Corte Costituzionale l’11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (voucher) (articoli 48-50 del Decreto Legislativo n. 81/15) e per l’abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, c. 2, del DLgs n. 276/03).
Obiettivi dei richiamati referendum sono, quindi, quello di escludere dall’ordinamento il lavoro accessorio, impedendo la retribuzione di qualsiasi attività lavorativa mediante voucher, e quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva.
Le disposizioni contenute nel Decreto Legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall’abrogazione referendaria, con l’unica differenza che l’articolo 1, comma 2 prevede anche una disciplina transitoria sull’utilizzabilità dei voucher richiesti entro l’entrata in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2017).
Per quanto attiene al coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione, il Servizio Studi della Camera, osserva quanto segue: all’articolo 1, il comma 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81/2015; il comma 2 prevede l’ultrattività in via transitoria delle disposizioni abrogate per consentire l’utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei voucher richiesti alla data di entrata in vigore del DL come andrebbe chiarito nel testo, riprendendo i contenuti del comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017 (“il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del Decreto”).
Il Servizio Studi citato, segnala in proposito che l’articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il babysitting (introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera b), della Legge n. 92/12, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall’articolo 1, commi 356-357, della Legge n. 232/16), ha stabilito che il contributo per il servizio di babysitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio.
Poiché tale disposizione richiama espressamente l’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal Decreto Legge sopra indicato, la normativa relativa al contributo per il servizio di babysitting risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, ciò che ne compromette l’applicabilità (sul punto anche la Circolare INPS 169/14, ove al punto 3 si prevede che i voucher per il servizio di babysitting rientrano nella disciplina del lavoro accessorio).
In considerazione di questa situazione normativa e del duplice scopo di far emergere sia situazioni lavorative che cadrebbero nel sommerso, sia di creare condizioni di occupazione per fasce deboli che rimarrebbero fuori dal mercato del lavoro, è utile fornire un quadro aggiornato che illustri, brevemente, come altri Paesi hanno affrontato e disciplinato, le forme di lavoro “minore” o a bassa retribuzione o di breve durata. Di seguito si farà quindi riferimento a esperienze potenzialmente “vicine” alle esigenze del mercato del lavoro italiano, ossia:
- i Titres-Service in Belgio,
- il sistema francese dei voucher, detto CESU (Chèque emploi service universel)
- e, infine, i Mini Jobs in Germania.
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