L’INPS, con messaggio n. 3112 del 18/07/2016, fa chiarezza in merito ai Fondi di Solidarietà ed in particolare fornisce le istruzioni operative al fine dell’eventuale recupero dei contributi versati per Apprendisti non professionalizzanti.
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 148/2015, l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà è stato radicalmente revisionato, introducendo apposite disposizioni con l’intento di disciplinare il concreto avvio di tali Fondi.
Come indicato nella Circolare INPS n. 30/2016, le prestazioni erogate dai Fondi di Solidarietà sono finanziate attraverso un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, nella misura di due terzi ed un terzo.
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 8475 del 14/04/2016, ha precisato che, attraverso il D. Lgs. n. 148/2015 sono stati inoltre modificati i possibili beneficiari dei Fondi di Solidarietà, con l’inclusione anche degli Apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Viene quindi precisato che la contribuzione ordinaria per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà è applicata esclusivamente alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Per le Aziende che avessero versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento anche per i lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse di apprendistato, attraverso il messaggio inps in commento viene data la possibilità di procedere al recupero mensile dei finanziamento per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016.
Tale recupero, come disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con delibera n. 5 del 25/03/1993, potrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio in commento.