In materia di risarcimento del danno alla salute, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il dipendete risulti affetto da patologie che riducano la sua capacità lavorativa e che siano legate allo svolgimento della sua specifica attività lavorativa, il datore di lavoro sarà tenuto a risarcire il danno.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 14468 del 7 giugno 2013, ha precisato che la prova fornita dall’azienda in merito al rispetto della normativa vigente all’epoca dei fatti, non giustifica l’atteggiamento disinteressato che ha cagionato il danno, posto che il dipendente ha modo di provare le numerose comunicazioni inviate al fine di richiedere interventi volti a ridurre il rischio del proprio lavoro, pur nel rispetto delle discipline normative obbligatorie previste.