Pubblichiamo, a cura del Dott. Casini, un approfondimento relativo al Periodo – Patto di Prova:
Sintesi:
Il Patto di Prova è un accordo con il quale le parti di un contratto possono prevedere lo svolgimento di un periodo di prova, allo scopo di valutare l’opportunità dell’instaurazione definitiva di un rapporto di lavoro.
In base ad una consolidata Giurisprudenza in materia, perchè il patto di prova sia ritenuto valido, deve essere siglato contestualmente alla stipula del contratto di lavoro, e comunque prima dell’esecuzione dello stesso; in caso contrario, il periodo di prova si ritiene sia nullo, con la conseguenza che il rapporto di lavoro assume immediatamente carattere definitivo.
Va ricordato che, durante tale periodo di prova, il rapporto di lavoro viene considerato a tutti gli effetti come tale, con relativi diritti e doveri tra le parti; l’unica eccezione la si ritrova nella possibilità, concessa ad entrambe le parti, di poter recedere liberamente dal contratto e senza preavviso.
Alla luce di tali considerazioni, è giusto ricordare che, nel caso di recesso durante tale periodo da parte del datore di lavoro, sarà necessario applicare la c.d. “Tassa sui Licenziamenti”, di cui si è già parlato in queste pagine, rapportata alla durata del periodo di prova stesso.
Forma del Patto:
Sia la Legge che la Giurisprudenza prevedono la forma scritta quale forma obbligatoria per la stipula del Patto; in mancanza della forma scritta, il patto viene considerato nullo, con la conseguenza che il rapporto di lavoro verrà considerato definitivo fin dalla nascita.
E’ utile ricordare che non viene previsto alcuno strumento per “sanare” questa mancanza.
Contenuto:
Nel Patto di Prova devono essere obbligatoriamente definite ed indicate le precise mansioni affidate al lavoratore, di modo da dare la possibilità al lavoratore di eseguire esattamente ciò che gli viene richiesto (e ciò su cui verrà valutato).
In caso di assenza di precise specificazioni in merito alle mansioni su cui verte la valutazione, o mansioni eccessivamente generiche, il patto di prova viene considerato come non apposto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro viene considerato definitivo sin dall’inzio.
Durata:
La durata massima del patto di prova viene stabilita direttamente dalla Legge, ed è pari a 6 mesi (art. 10 L. 904/1966).
Solitamente i contratti collettivi fissano il periodo di prova in misura ridotta, differenziandone la durata in base al tipo di mansione e responsabilità del lavoratore. Gli stessi contratti collettivi fissano, poi, i criteri di computo per il calcolo del relativo periodo di prova, potendo scegliere principalmente se tale periodo vada inteso come giorni di effettivo lavoro oppure come giorni di calendario.
Vale la pena di ricordare che, fermo restando il limite imposto per legge, nel contratto individuale si potrà derogare da quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento, riducendone la durata o aumentandone la stessa, qualora la natura della mansione lo renda necessario.
Durante il periodo di prova:
Il datore di lavoro sarà obbligato a consentire al lavoratore di poter svolgere la propria mansione, mentre quest’ultimo sarà obbligato ad effettuare la prova. Le parti, quindi, non potranno recedere dal patto di prova, prima che sia trascorso un minimo lasso di tempo, necessario alla valutazione.
In sostanza, il lavoratore ha diritto di dimostrare le proprie capacità ed il datore di lavoro ha l’obbligo di permettergli di dimostrarle.
Solamente al termine di questo minimo lasso di tempo sarà possibile recedere liberamente dal contratto. Ricordiamo, inoltre, che nel patto di prova è possibile stabilire una durata minima obbligatoria dello stesso, prevedendo una indennità risarcitoria nel caso di recesso anticipato.
Durante il periodo di prova, il lavoratore viene considerato come un qualsiasi altro lavoratore occupato alle dipendenze del datore di lavoro; maturerà, quindi, gli stessi diritti: TFR, ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi ecc.
Al termine di tale periodo, le parti quindi saranno libere di recedere dal contratto di lavoro, oppure di rendere definitivo il vincolo tra le stesse.
Il Recesso:
In caso di recesso al termine del periodo di prova, non sarà necessario rispettare i termini del preavviso, nè riconoscere la relativa indennità sostitutiva, rifacendosi alla libera rescindibilità dal contratto.
La giurisprudenza ha, però, elaborato una serie di principi per limitare il potere discrezionale del datore di lavoro in caso di recesso, ritenendo illegittimo il recesso in alcuni casi. Ad esempio, nel caso in cui la prova non sia stata resa possibile da parte del datore di lavoro, oppure quando il datore di lavoro abbia adibito il lavoratore a mansioni totalmente estranee a quanto stabilito nel patto di prova.
In questi casi, ovviamente non sarà possibile chiedere la costituzione a titolo definitivo di un rapporto di lavoro, ma il lavoratore avrà diritto a ricevedere un indennizzo risarcitorio per inadempienza contrattuale del datore di lavoro.





