La Corte di Cassazione, confermando le sentenze dei gradi precedenti, ha affermato la piena legittimità del patto di prova calcolato sull’effettiva presenza in servizio del lavoratore, non computando pertanto riposi settimanali e altre assenze, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto lo preveda.
Respingendo il ricorso del lavoratore, con la Sentenza n. 25482 pubblicata il 2 dicembre 2014, i giudici della Corte Suprema hanno infatti precisato che, sebbene il principio generale del periodo di prova contempli un arco temporale continuativo comprendente anche periodi di assenza o riposi, l’autonomia delle parti nel definire l’istituto può prevedere modalità diverse di svolgimento e calcolo dello stesso, come avvenuto nel caso in specie. Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è pertanto legittimo e il lavoratore nulla può per opporvisi.
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