In caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio il datore di lavoro ha l’obbligo di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8873 del 4 maggio 2015.
Occorre ricordare – ha esordito la suprema Corte – che ai sensi dell’art. 37, primo comma, del dPR n.797 del 1955, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. L’art. 43 del medesimo dPR stabilisce, al primo comma, richiamando quanto previsto dall’art. 42, che se l’ammontare dei contributi dovuti risulta superiore all’ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, a versare l’eccedenza all’INPS, e al successivo terzo comma, che se l’ammontare degli assegni corrisposti risulta superiore all’ammontare dei contributi dovuti, l’INPS provvederà a rimborsare l’eccedenza al datore di lavoro.
La medesima Corte ha già avuto modo di affermare che disposizioni normative regolatrici delle modalità di pagamento degli assegni familiari, ne prevedono l’erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell’INPS che sopporta l’onere definitivo della prestazione), e il diritto dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’ente previdenziale. La particolareggiata disciplina dettata al riguardo nel detto Testo unico obbliga, infatti, il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione (artt. 37 e 45 dPR n. 797 del 1955) nonché a comunicare all’INPS, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, l’ammontare dei contributi dovuti, il numero e l’ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art. 42).
La procedura prevista dalla richiamata disciplina si completa con la previsione (art. 43), alla quale si è fatto sopra riferimento, del diritto del datore di lavoro, ove l’ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all’ammontare degli assegni corrisposti, di versare all’INPS la sola eccedenza. Per converso, ove l’ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei contributi dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell’eccedenza da parte dell’INPS.
L’attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all’Istituto previdenziale, comporta l’obbligo dello stesso datore – in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio – di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del precitato d.P.R. n. 797 del 1955, art. 24 che, testualmente, stabilisce: “In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull’importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro”.
Al tempo stesso, il ricorso al detto meccanismo, determinando il versamento all’INPS della sola eccedenza tra l’importo degli assegni corrisposti e il complessivo maggiore ammontare dei contributi dovuti, comporta che il datore di lavoro è giustificatamente chiamato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata dall’Istituto previdenziale per la restituzione dell’importo degli assegni indebitamente corrisposti (e, quindi, indebitamente detratto dalle somme dovute a titolo contributivo); nè, stante il difetto di una qualunque previsione normativa che disponga al riguardo, può configurarsi un onere per l’INPS di attendere l’avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretenderne giudiziariamente il pagamento.
Pertanto, deve trovare ingresso il recupero da parte dell’INPS dei contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati, spettando al datore di lavoro provare l’assolvimento dell’obbligo contributivo sia pure con le modalità della normativa sopra richiamata.
Fonte: ANCLSU





