Cassazione: legittimo il licenziamento per sviamento della clientela

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che ha sviato la clientela del datore di lavoro dirottandola verso un’azienda concorrente (nel caso di specie l’impresa di un congiunto), a nulla rilevando l’esiguità del danno economico per il datore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4723 del 27 febbraio 2014, ha ribadito che il recesso del datore è da considerarsi proporzionato, in quanto risulta compromessa la futura correttezza nell’adempimento della prestazione lavorativa.

 

Fonte: SEAC

INPS: nuovi limiti economici per l’utilizzo dei c.d. Voucher

L’INPS, con la Circolare n. 28 pubblicata il 26 febbraio 2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 70, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003, ha comunicato i valori dei limiti economici applicabili per l’anno 2014 alla disciplina del lavoro accessorio, rivalutati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevato nel 2013.

I nuovi valori economici sono i seguenti:

  • 5.050 euro netti (6.740 euro lordi) per la generalità dei committenti;
  • 2.020 euro netti (2.690 euro lordi) per i committenti imprenditori commerciali o professionisti.

 

Fonte: SEAC

Cassazione: i verbali ispettivi INPS possono anche non essere valutati dal Giudice

In tema di mancata regolarizzazione dei dipendenti, la Corte di Cassazione ha statuito che i verbali ispettivi dell’INPS sono soggetti al libero apprezzamento del giudice, che può valutarne l’importanza ai fini della prova del lavoro “in nero”.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4462 del 25 febbraio 2014, ha chiarito che le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali non hanno alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice e, pertanto, non si può pretendere che le stesse vadano accolte o meno nella loro interezza, senza alcuna possibilità di vaglio critico da parte dell’organo giudicante.

 

Fonte: SEAC

Convertito il decreto “Destinazione Italia”: Sanzioni amministrative ammorbidite

Convertito in legge il Decreto n. 145 del 23 dicembre 2013 (cosiddetto “Destinazione Italia”): il provvedimento è stato approvato senza modifiche rispetto al testo della Camera.

In particolare è stata alleggerita la portata dell’inasprimento di alcune delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 14 del D.Lgs n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, raddoppiate a decorrere dalle violazioni commesse dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto (il testo del decreto prima della conversione in legge ne prevedeva la decuplicazione).

 

Fonte: SEAC
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IUC, Tasi, Tari, Imu: vademecum alla nuova imposta unica comunale

In seguito alla Legge di Stabilità 2014, sono state effettuate importanti modifiche alla precedente normativa tributaria sugli immobili: è stata, infatti, introdotta la Iuc, la nuova Imposta Unica Comunale, la quale è composta, oltreché dall’Imu (per la quale sono state introdotte molte modifiche), anche da altre due nuove voci, la Tasi e la Tari (parzialmente eredi delle vecchie tassazioni sui rifiuti).

IMU

E’ soggetto all’Imu chiunque detenga un diritto reale su un immobile: proprietà, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi.

L’imposta grava su terreni, fabbricati, aree edificabili e pertinenze, a prescindere dall’utilizzo: non si applica, tuttavia, all’abitazione principale, a meno che non appartenga alle categorie “lusso” (A/1, A/8 ed A/9).

La base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata dal 5%, e moltiplicata  per un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell’immobile:

 

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7 ;
  • 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5 ;
  • 80 per i gruppi A/10 e D/5;
  • 65 per la categoria D;
  • 55 , infine, per la C/1.

Su questa base, deve essere applicata l’aliquota dello 0,76%, che i comuni possono aumentare sino allo 0,3% e diminuire sino allo 0,4% per gli immobili locati.

Per le casistiche residuali in cui deve essere versata l’Imu sulle abitazioni principali, l’aliquota base è dello 0,4%, che può essere aumentata o diminuita dello 0,2% dal comune: si ha, inoltre, diritto a una detrazione di 200 euro, che può essere elevata dall’Ente. In tutti i casi, l’Imu deve essere versata, in acconto (pari al 50%), entro il 16 giugno, ed a saldo entro il 16 dicembre.

TASI 

La Tasi è un tributo che grava su chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili: sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, quelle non operative, e le aree comuni condominiali. Se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (comodatario, inquilino), entrambi sono tenuti al pagamento, in maniera autonoma.

La base imponibile è la medesima prevista per l’Imu: l’aliquota base da applicare è pari allo 0,1%, che il comune può azzerare o aumentare, per il 2014, sino allo 0,25%.

Qualora vi sia un occupante (ad esempio un inquilino), questi dovrà versare una percentuale, secondo il regolamento comunale, dell’intero ammontare della Tasi, che potrà variare dal 10 al 30%.

Le modalità ed i tempi di versamento sono stabiliti dai singoli comuni:devono essere previste, in ogni caso,  almeno due rate.

TARI 

La Tari è applicata sugli stessi immobili e soggetti sui quali grava la Tasi, purché suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Sulla suscettibilità di produrre rifiuti si è molto discusso, ma ancora non si è giunti a un’univoca conclusione, in quanto alcune sentenze della Cassazione hanno, ad esempio, esonerato dal pagamento locali inutilizzati o inagibili, altre, invece, si sono espresse in maniera contraria.

Le tariffe sono decise da ciascun comune, con regolamento,sulla base dei criteri del Dpr n. 158/99(copertura di tutti i costi inerenti la gestione dei rifiuti). In alternativa,l’importo può essere commisurato alla media di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione all’ attività svolta ed al costo del servizio.

Resta applicabile, inoltre, il tributo provinciale per l’ambiente (Dlgs. n. 504/92, art.19), che sarà commisurato alla superficie degli immobili e stabilito, in una misura percentuale sull’importo della Tari, deliberata dalla provincia. Le rate e le scadenze del tributo non saranno, come la Tasi, uguali ovunque, ma saranno stabilite dai singoli comuni.

Opzione Donna, a breve pensionamento possibile sino al 2017

Cosa si intende per Opzione Donna? 

L’Opzione Donna è un regime pensionistico sperimentale, che prevede il pensionamento anticipato, ex L. 243/2004, per le lavoratrici dipendenti che abbiano raggiunto il requisito di 57 anni + 3 mesi d’età , o per le autonome che ne abbiano raggiunti 58 + 3 mesi ( i tre mesi sono stati aggiunti nel 2013, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita), ed abbiano maturato 35 anni di contributi.

L’assegno pensionistico,  per chi decide di usufruire dell’opzione,  è calcolato interamente con il metodo contributivo, anche per chi avrebbe , senza il regime sperimentale,  usufruito del calcolo misto, o retributivo ( ricordiamo che quest’ultima tipologia è utilizzabile sino al 31/12/2011): il calcolo contributivo  comporta delle penalizzazioni, rispetto alle altre tipologie di conteggi, che variano da caso a caso, a seconda dell’età, delle annualità maturate e delle retribuzioni percepite.

Sino a quando è possibile usufruire dell’Opzione Donna?

Dato che per tale regime si applicano ancora le “finestre”, previste dalla vecchia normativa, dalla domanda di pensionamento alla fruizione del trattamento devono trascorrere 12 mesi per le dipendenti, e 18 per le autonome (è ricompresa in tale categoria anche chi abbia effettuato, nell’arco della vita lavorativa, sia lavoro dipendente che in proprio).

Sull’argomento, la circolare Inps numero 37 del 2012 aveva, di fatto, ristretto notevolmente la platea delle destinatarie, in quanto affermava che, per utilizzare l’Opzione, fosse necessario non solo maturare i requisiti entro il 31/12/2015, ma anche percepire effettivamente l’assegno previdenziale, anticipando, così, il termine ultimo della domanda al 01/12/2014 per le lavoratrici subordinate, ed addirittura al 01/06/2014 per le autonome (secondo altre interpretazioni, i termini sarebbero il 30/11/2014 per le dipendenti ed il 31/05/2014 per le autonome).

Per rimediare all’effettiva restrizione, è stata presentata, in data 21/11/2013, una risoluzione, da parte della Commissione Lavoro,  approvata da Camera e Senato, con la quale si afferma che tale punto della circolare Inps 35/2012 sia evidentemente contrario al disposto della legge (art.1 co.9 L. 243/2004): di conseguenza, è stato richiesto al Governo un intervento immediato per sollecitare l’INPS alla modifica della circolare stessa, in modo che il 31 dicembre 2015 sia considerata la data entro cui maturare i requisiti, dunque entro la quale effettuare la domanda, non la data ultima di percezione del trattamento.

Per effetto di questa modifica, l’ultima data utile per la maturazione del trattamento di  pensione si sposterebbe dunque al 01/07/2016 per le autonome, ed al 01/01/2017 per le prestatrici di lavoro subordinato.

Allo stato dei fatti, siamo in attesa di  una nuova circolare, che potrebbe essere emanata dall’ Inps ,oppure da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che confermi la  stessa volontà interpretativa statale, rendendo ufficiale la modifica.

Cassazione: utilizzo di cellulare e auto aziendale non configurano la subordinazione

La Corte di Cassazione ha ribadito che per la configurabilità di un rapporto di lavoro di natura subordinata non è sufficiente la sola disponibilità da parte del lavoratore (nel caso di specie una guardia giurata) dell’auto e del telefono cellulare di proprietà del datore di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2885 del 10 febbraio 2014, ha chiarito che tali elementi costituiscono piuttosto una modalità di svolgimento della prestazione concordata al fine di rendere più visibile il servizio, nell’interesse di entrambe le parti.

 

Fonte: SEAC

Cassazione: il tempo-tuta va retribuito da parte del datore di lavoro

Secondo la Corte di Cassazione il tempo necessario agli operai per le operazioni di vestizione e svestizione (dieci minuti in più all’entrata e all’uscita del turno), nel silenzio del contratto collettivo di categoria, va retribuito da parte del datore di lavoro, risultando inutile invocare gli accordi aziendali che non possono essere riferiti alla fase preparatoria della giornata di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2837 del 7 febbraio 2014, ha chiarito che nel rapporto di lavoro sussiste una fase preparatoria, riguardante prestazioni o attività strumentali, autonomamente esigibili dal datore di lavoro; pertanto, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) l’azienda deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

 

Fonte: SEAC

INPS: pubblicati i minimali giornalieri ed orari

L’INPS, con la Circolare n. 20 del 6 febbraio 2014, ha comunicato i valori minimi della retribuzione giornaliera e oraria e tutti gli altri valori necessari al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, valevoli per l’anno 2014.

In particolare il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2014, risulta essere pari a 47,58 euro, mentre il minimale orario è pari a 7,14 euro.

Nella Circolare in esame vengono poi messi in evidenza anche i valori dei minimali delle Gestioni ex ENPALS, nonchè ex INPDAP.

 

Fonte: SEAC

Contribuzione INPS: aliquote, massimali e minimali 2014 Gestione Separata

L’INPS, con la Circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, rende note le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l’accredito contributivo per l’anno 2014 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie:
    • 27,72% (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per i liberi professionisti;
    • 28,72% (28,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per collaboratori e figure assimilate;
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 22,00%.

Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l’anno 2014, è pari ad euro 100.123,00, mentre per l’accredito dei contributi, il minimale di reddito per l’anno 2014 è pari ad euro 15.516,00.

 

Fonte: SEAC