Con Comunicato del 14 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni contenute nel Decreto Legge, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relative alla semplificazione della disciplina sui contratti a tempo determinato. Nello specifico viene precisato che:
- è estesa la possibilità di ricorso a rapporti di lavoro a termine senza causale nel limite di durata massima di 36 mesi, non più soltanto con riferimento al primo rapporto a tempo determinato della durata di 12 mesi;
- la possibilità di prorogare un contratto a tempo determinato in corso di svolgimento è sempre consentita, fino ad un massimo di 8 volte nei 36 mesi, purché le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa (cioè le stesse mansioni) per il quale il contratto è stato inizialmente concluso;
- è introdotto il limite del 20% dei contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, fatta salva la possibilità di modificare tale soglia da parte della contrattazione collettiva e considerate le esigenze legate alle sostituzioni e alla stagionalità (art. 10, comma 7 del D.Lgs n. 368/2001);
- in caso di imprese che occupano fino a 5 dipendenti è ammessa comunque la stipula di un contratto a termine.





