In materia di assunzione di tirocinanti in Garanzia Giovani, con la Circolare n. 89 del 24 maggio 2016, l’INPS interviene illustrando la normativa prevista per beneficiare dell’ulteriore incentivo a fronte dell’assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano ancora svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del programma denominato Garanzia Giovani.
Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini attivati nell’ambito del programma Garanzia Giovani, con il Decreto Direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha introdotto un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini“.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DELL’INCENTIVO
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro del settore privato, a prescindere dalla fatto che siano imprenditori.
LAVORATORI PER I QUALI E’ POSSIBILE BENEFICIARE DELL’INCENTIVO
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del tirocinio extracurriculare attivato nell’ambito del programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito c.d. NEET (Not [engaged in] Education, Employement or Trainig), e cioè non siano inseriti in un percorso di Studio e non siano Occupati.
Il Super Bonus potrà essere inoltre usufruito anche se il tirocinio extracurriculare non sia stato realizzato presso il medesimo datore di lavoro che intende “stabilizzare” il tirocinante.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’incentivo spetta per:
– assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante;
– assunzioni in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Dette assunzioni, per poter beneficiare dell’incentivo, dovranno essere effettuate tra il 1° marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 e dovranno riguardare lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
In riferimento alla possibilità di assumere con contratto a tempo parziale, l’incentivo potrà essere riconosciuto esclusivamente nel caso in cui sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’incentivo non spetta, invece, per le seguenti assunzioni:
– contratto di apprendistato di I° e III° livello;
– contratto di lavoro domestico;
– contratto di lavoro intermittente;
– contratto di lavoro accessorio.
Una volta concesso il Super Bonus, per tale lavoratore non sarà più possibile beneficiarne per una successiva assunzione, anche con diverso datore di lavoro.
MISURA DELL’INCENTIVO
La misura dell’incentivo è determinato utilizzando la classe di profilazione (cioè il grado di difficoltà di collocare il giovane all’interno del mercato del lavoro) attribuita al momento dell’iscrizione al programma Garanzia Giovani, secondo il seguente schema:
| RAPPORTO DI LAVORO | Classe di profilazione e incentivo in euro | |||
| BASSA | MEDIA | ALTA | MOLTO ALTA | |
| Rapporto a tempo indeterminato | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
In riferimento al rapporto a tempo parziale, l’incentivo dovrà essere proporzionalmente ridotto.
FRUIZIONE DELL’INCENTIVO
Per fruire dell’incentivo, il datore di lavoro dovrà utilizzare la procedura descritta all’interno della Circolare INPS in oggetto.
Una volta approvato l’incentivo, il datore di lavoro potrà usufruirne, in dodici quote mensili di pari importo, attraverso conguaglio / compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG), ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il super bonus dovrà essere riproporzionato in base alla durata effettiva del rapporto stesso.





