Somministrazione di Lavoro: Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2017, le Aziende che hanno stipulato contratti di somministrazione di personale nel corso del 2016, sono tenute ad effettuare una comunicazione alle Rappresentanze Sindacali (RSA o RSU o, in assenza, alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), così come previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2016.
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
In caso di mancata comunicazione, sarà applicabile la sanzione prevista dall’art. 40 del predetto Decreto.
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Art. 36
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 40
Sanzioni
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonche’, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all’articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.







Lascia una recensione
Lasciaci il tuo parere!