Lavoratori rifiutano di lavorare durante le festività: la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27948 del 23 novembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità del comportamento dell’Azienda, la quale aveva trattenuto la retribuzione delle giornate dell’8 dicembre e del 6 gennaio ai lavoratori che si erano rifiutati di prestare la propria opera, avendoli considerati assenti ingiustificati.
Nello specifico, la società datrice di lavoro aveva proposto Appello avverso sei sentenze, di identico contenuto, pronunciate dal Tribunale di Bergamo con le quali era stata condannata al pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme (comprese tra 66,67 e 159,41 euro) corrispondenti alla retribuzione giornaliera per le festività dell’8 dicembre e\o del 6 gennaio, avendo i Giudici ritenuto che l’emolumento fosse dovuto a prescindere dalla legittimità del rifiuto dei lavoratori di prestare, come loro richiesto, attività lavorativa in dette giornate.
Nel ricorso per Cassazione, l’Azienda aveva lamentato che dal combinato disposto delle lett. a) e c) del’art. 2 L. n.90/1954 deriverebbe la non estensibilità del trattamento di festività per il lavoratore assente ingiustificato o che sospenda il lavoro per sua volontà.
Secondo la Corte di Cassazione, tale doglianza è infondata: “la questione è che l’art. 2 prevede la spettanza del trattamento di festività anche se la prestazione lavorativa non è affatto resa in taluni casi di assenza in generale dal lavoro, ritenuti degni di maggior tutela (malattia, gravidanza, etc.), mentre ritenere assente ingiustificato il lavoratore che non presti attività lavorativa durante le festività di legge non è consentito dalla norma.
Questa Corte ha anzi ritenuto che (Cass. n. 16592/15) il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della legge n. 260 del 1949 (nella specie, nelle giornate dell’8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 6 gennaio, con la maggiorazione dei compensi prevista per il lavoro straordinario), è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicché l’inottemperanza del lavoratore è giustificata in base al principio “inadimplenti non est adimplendum” ex art. 1460 c.c. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l’ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio.
D’altro canto questa Corte ha già osservato che, atteso che la legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita – ai sensi dell’art. 12 delle preleggi – l’applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 16634\05)”.






Ottima e utile segnalazione
A presto e buon lavoro
Lf
Buongiorno Avv. Failla, la ringrazio molto per l’apprezzamento.
Buona giornata e buon lavoro.
Grazie!! ottimo aggiornamento
cordialità
Kb
Buongiorno Dott.ssa Bonora, la ringrazio per il commento.
A presto e buon lavoro.