In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che viene scovato a lavorare presso altro datore di lavoro in concomitanza del periodo di malattia.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26290 del 25 novembre 2013, ha precisato che ai fini del riconoscimento della giusta causa di licenziamento, non solo risulta determinante lo svolgimento della prestazione lavorativa senza dimostrazione che la stessa risulti compatibile con lo stato di malattia, altresì deve essere considerata l’irreparabile lesione del vincolo fiduciario nei confronti del datore di lavoro.
Proprio tale ultimo aspetto risulta essere la ragione maggiormente stringente ai fini del riconoscimento della legittimità del presupposto della giusta causa.
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