In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento operato dall’azienda nei confronti di un proprio dipendente che, durante un periodo di assenza per malattia, svolgeva a favore di terzi un’attività lavorativa analoga a quella normalmente svolta per il datore di lavoro.
Con la Sentenza n. 15365 pubblicata il 4 luglio 2014, i giudici del Palazzaccio hanno affermato che il comportamento posto in atto dal lavoratore viola i principi di buona fede e correttezza nei rapporti di lavoro, indipendentemente dall’entità della prestazione svolta e dal fatto che questa non pregiudichi la guarigione del lavoratore, nonché risulta contrario al divieto di concorrenza previsto esplicitamente dal CCNL applicato. Il provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro risulta pertanto congruo alla violazione.