L’INPS, con propria Circolare n. 178 del 21/09/2016, illustra le novità in materia di pensione al coniuge superstite, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del 20 luglio 2016.
Come noto, la Corte Costituzionale, con la predetta sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che disponeva in sostanza la riduzione, con effetto dal 01/01/2012, del trattamento pensionistico spettante al coniuge superstite nei casi in cui il matrimonio fosse stato contratto ad età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni.
In questi casi, il trattamento pensionistico veniva ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità, l’Istituto illustra quindi le novità in materia di trattamento pensionistico dovuto al coniuge superstite:
1. Domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione
Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai criteri dettati dall’articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965.
Pertanto, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, senza la riduzione di cui al citato articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111.
2. Pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016
I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri dettati dall’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 sono ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa. I relativi ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti.
Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
3. Pensioni ai superstiti eliminate
I trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo i criteri dettati articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 che risultino eliminati sono rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.
4. Disposizioni procedurali
Le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni sopra fornite.
Pertanto, in fase di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata.
Per le pensioni per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera.
Le posizioni interessate vengono comunque ricostituite a livello centrale.
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Dott. Paolo Casini
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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