L’Inps, con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015
, informa su quali saranno i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita dal 1° gennaio 2016.
In attuazione a quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 (sotto riportato), a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormenteincrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico
a) Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendentied alle forme sostitutive della medesima:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 65 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 65 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 1 mese |
Anno 2017 | 66 anni e 1 mese |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
c) Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separatadi cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo
Anno | Uomini | Donne |
Dal 2016 al 2018 | 42 anni e 10 mesi(pari a 2.227 settimane) | 41 anni e 10 mesi(pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2020 | 42 anni e 10 mesi*(pari a 2.227 settimane) | 41 anni e 10 mesi*(pari a 2.175 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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