Con Interpello n. 22 dell’11/08/2016, la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha dato risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, in riferimento alla contribuzione dovuta per le ore di formazione degli Apprendisti di primo tipo, ovvero quei lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Nel dettaglio, il Consiglio Nazionale dell’Ordine chiede quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna, retribuite nella misura del 10%, e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell’Istituto previdenziale.
La risposta in sintesi:
“In risposta al quesito avanzato si sottolinea come, nell’ambito della disciplina del contratto di apprendistato del primo tipo, l’art. 43, comma 7, D. Lgs. n. 81/2015 disponga che “per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Considerato che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento.
Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria”.





