La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25047 pubblicata l’11 dicembre 2015, ha condannato un’azienda alla reintegra del lavoratore, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate, perché l’addebito contestato a fondamento del licenziamento per giusta causa non rientrava e non era riconducibile alle condotte passibili di tale sanzione previste dal CCNL.
L’azienda sosteneva comunque la liceità del licenziamento perché il fatto contestato sussiste: i giudici della Suprema Corte hanno però precisato che non possono trovare applicazione le disposizioni sostanziali di cui all’articolo 18 post Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), in quanto il licenziamento è avvenuto prima dell’entrata in vigore della norma e, senza indicazioni contrarie, non può valere un principio di retroattività.
Fonte: SEAC





