Focus sulle Collaborazioni dal 1° gennaio 2016

Collaborazioni dal 1 gennaio 2016In base a quanto disposto dall’articolo 2 del Testo Unico sui Contratti di Lavoro (decreto Legislativo n. 81/2015), dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di anche ai rapporti di che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Gli unici contratti di collaborazione esclusi da queste presunzioni assolute di subordinazione sono:

  • Le collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, dai CCNL stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • Le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;
  • Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
  • Le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.

Una attenzione particolare dovrà essere tenuta, dall’azienda, al fine di evitare alcuni indici che possono inquadrare l’attività in un rapporto di lavoro subordinato:

  • mancanza di autonomia,
  • assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore,
  • uso dei mezzi di lavoro del datore,
  • inserimento stabile all’interno di un processo produttivo e dell’organizzazione aziendale,
  • retribuzione fissa mensile,
  • fisso e continuativo,
  • continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali.

 

Stabilizzazione di rapporti di collaborazione

Qualora, in relazione a rapporti di collaborazione (co.co.co., partita IVA), l’azienda volesse stabilizzare il lavoratore, sempre dal 1° gennaio 2016 sarà possibile assumere ex collaboratori a tempo indeterminato, senza l’applicazione delle sanzioni amministrative collegate all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro precedentemente sottoscritto (per illeciti retributivi, contributivi e fiscali). L’importante è che le parti sottoscrivano un accordo in sede protetta (Direzione del Lavoro, Sindacati/Associazioni datoriali o Commissione di Certificazione) con il quale:

  • il lavoratore rinuncia ad eventuali pretese sulla riqualificazione del rapporto di collaborazione cessato;
  • il datore di lavoro, nei successivi 12 mesi, non licenzi il lavoratore per giustificato motivo oggettivo.

 

Fonte: DottrinaLavoro

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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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