In riferimento al CCNL Call Center, il giorno 14/06/2016 è stato sottoscritto un accordo quadro tra Felsa CISL, Nidil Cgil, ed AIO (Associazione che riunisce aziende di call center operanti nel recupero credito e nelle attività di marketing prevalentemente per committenti del settore energia e servizi finanziari), con l’obiettivo di regolamentare le collaborazioni di cui al D. Lgs. 81/2015.
In particolare, l’accordo regolamenta le condizioni di lavoro dei collaboratori, disciplinando la varie figure professionali, ovvero gli operatori telefonici dei call center nei seguenti ambiti:
– vendita diretta di beni o servizi;
– recupero crediti;
– richieste di documentazione;
– attività connesse alle precedenti in modalità c.d. outbound.
Le novità in sintesi:
– PROFILI PROFESSIONALI:
Per gli operatori per attività di telemarketing, dunnin collection e phone collection (vendita, appuntamenti e sollecito crediti) si dovrà fare riferimento al V livello del CCNL Commercio.
Per gli operatori per attività di litigation (recupero crediti complessi) e Non Perfoming Loans (recupero crediti complessi acquisiti direttamente dall’azienda), il riferimento sarà al IV livello del CCNL Commercio.
Infine, per gli operatori senior di sala (sono operatori che svolgono prevalentemente attività di litigation e NPL e in via residuale di aiuto ad altri operatori) occorrerà fare riferimento al III livello del CCNL Commercio.
– COMPENSI:
Le Parti individuano i valori dei compensi minimi, secondo la progressione indicata nelle tabelle sotto riportate:
Tabella A (paga oraria lorda) Paga Oraria Lorda
Attività/Profili Professionali | Livello | 2016 | 01/05/17 | 01/09/17 |
---|---|---|---|---|
Telemarketing | 5 | 7,80 | 8,10 | 5 livello CCNLT- D-S (8,78) |
unning Collection | 5 | 7,80 | 8,10 | 5 livello CCNLT- D-S (8,78) |
Phone Collection | 5 | 7,80 | 8,10 | 5 livello CCNLT- D-S (8,78) |
Litigation | 4 | 8,40 | 9,00 | 4 livello CCNL T- D-S (9,40) |
Non Performing Loans | 4 | 8,40 | 9,00 | 4 livello CCNL T- D-S (9,40) |
Operatore Senior di Sala | 3 | 9,00 | 9,50 | 3 livello CCNL T- D-S (10,40) |
Tabella B (paga giornaliera lorda) Paga Giornaliera Lorda
Attività/Profili Professionali | Livello | 2016 | 01/05/17 | 01/09/17 |
---|---|---|---|---|
Telemarketing | 5 | 39,00 | 40,50 | 5 livello CCNLT- D-S (43,90) |
Dunning Collection | 5 | 39,00 | 40,50 | 5 livello CCNLT- D-S (43,90) |
Phone Collection | 5 | 39,00 | 40,50 | 5 livello CCNLT- D-S (43,90) |
Litigation | 4 | 42,00 | 45,00 | 4 livello CCNLT- D-S (47,00) |
Non Performing Loans | 4 | 42,00 | 45,00 | 4 livello CCNLT- D-S (47,00) |
Operatore Senior di Sala | 3 | 45,00 | 47,50 | 3 livello CCNLT- D-S (52,00) |
Tabella C (paga mensile lorda) Paga Mensile Lorda
Attività/Profili Professionali | Livello | 2016 | 01/05/17 | 01/09/17 |
---|---|---|---|---|
Telemarketing | 5 | 897,00 | 931,50 | 5 livello CCNLT- D-S (1009,70) |
Dunning Collection | 5 | 897,00 | 931,50 | 5 livello CCNLT- D-S (1009,70) |
Phone Collection | 5 | 897,00 | 931,50 | 5 livello CCNLT- D-S (1009,70) |
Litigation | 4 | 966,00 | 1035,00 | 4 livello CCNLT- D-S (1081,00) |
Non Performing Loans | 4 | 966,00 | 1035,00 | 4 livello CCNLT- D-S (1081,00) |
Operatore Senior di Sala | 3 | 1035,00 | 1092,50 | 3 livello CCNLT- D-S (1196,00) |
– MATERNITA’ E PATERNITA’:
In caso di maternità, l’accordo prevede l’automatica proroga del contratto di 180 giorni. Durante il periodo di astensione obbligatoria, l’Azienda dovrà erogare alla collaboratrice un’indennità di 100 € lordi mensili, per un massimo di 5 mesi.
Viene inoltre riconosciuto il congedo obbligatorio di paternità di 2 giorni, retribuito al 100% della paga giornaliera.
– ALTRI CASI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA:
Negli altri casi in cui si verifichino gli eventi di seguito descritti, non vi sarà nessun vincolo di prestazione a carico della collaboratrice/collaboratore e l’erogazione del compenso sarà sospesa:
1. In caso di gravi e comprovati motivi personali: per un periodo massimo di 30 giorni per contratti di durata di 12 mesi o superiore, riproporzionato per contratti di durata inferiore;
2. In caso di congedi parentali: per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino;
3. In caso di matrimonio o unione civile: per un periodo di 15 giorni;
4. Per recupero psicofisico per un periodo di 30 giorni di calendario nell’ambito di una collaborazione di 12 mesi di durata, riparametrato in base alla durata contrattuale.
– PRELAZIONE E RINNOVI:
Viene prevista la precedenza nelle assunzioni, per i collaboratori che abbiano già prestato attività lavorativa e il cui contratto sia cessato, effettuate nei 6 mesi successivi alla cessazione della collaborazione.
Il Committente dovrà comunicare al collaboratore, entro 10 giorni dalla scadenza per contratti uguali o superiori a 12 mesi ed entro 5 giorni dalla scadenza per contratti inferiori a 12 mesi, gli eventuali rinnovi o possibilità di stipulare una nuova collaborazione.
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2 Commenti on "CCNL Call Center: accordo quadro sulle Collaborazioni – D. Lgs. 81/2015"
Queste norme sono applicapili nel senso che sono già entrate in vigore giusto? I call center devono applicarli oppure possono anche non farlo perchè sono in attesa di una conferma legislativa? Grazie
Buongiorno Simona, le confermo che le disposizioni contenute nell’accordo dei Call Center sono pienamente operative ed utilizzabili. Cordiali saluti.