In riferimento al CCNL Call Center, il giorno 30/05/2016 è stato siglato, tra Assotelecomunicazioni – Asstel e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, un accordo che definisce la gestione dei rapporti di lavoro in essere nel caso di cambio di appalto.
Le parti chiariscono che tale accordo, avendo oltretutto riscritto l’art. 53 del CCNL Call Center, sarà inserito all’interno del nuovo CCNL, che si conferma un punto di riferimento per il settore dei call center.
LE PRINCIPALI NOVITA’ DELL’ACCORDO:
– l’impresa committente, che intende stipulare un nuovo contratto di appalto che potrebbe determinare un cambio di fornitore rispetto a quello già utilizzato, deve fornire le informazioni sulle caratteristiche dell’appalto e sulle sue eventuali variazioni, con anticipo di almeno 60 giorni, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali e alle RSU;
– nel caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, l’Azienda uscente ne darà comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU, fornendo altresì informazioni in merito alla consistenza numerica degli addetti interessati;
– detta comunicazione sarà inoltre inviata all’Azienda aggiudicataria del contratto di appalto, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività;
– in caso di cambio di appalto, il rapporto di lavoro precedentemente costituito con l’Azienda uscente continua con l’Azienda subentrante;
– almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, le Aziende appaltatrici comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali le condizioni, le modalità e le tempistiche relative all’assorbimento del personale interessato.
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