Con Ordinanza 18 luglio 2013, n. 17645, la Corte di Cassazione ha stabilito che i viaggi premio ai clienti non sono da considerare costi deducibili come spese di rappresentanza dell’azienda.
Infatti, è stato chiarito che “rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre ne restano escluse quelle di pubblicità e propaganda, aventi come scopo preminente quello di informare i consumatori circa l’esistenza di beni e servizi prodotti dall’impresa”.
Oltre a ciò, è stato precisato che il credito accertato con revocatoria fallimentare può essere dedotto solamente nell’esercizio in cui la sentenza diviene definitiva.