Telecamere di sicurezza legittime anche senza l’accordo con i sindacati o il placet dell’ispettorato del lavoro se il loro scopo è la tutela del patrimonio o dell’immagine aziendale. Risulta così legittimo il licenziamento di due lavoratori filmati a rubare beni aziendali e a nulla vale l’invocazione del codice della privacy o quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori.
La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3122 pubblicata il 17 febbraio 2015, ribadisce l’ambito di applicazione delle garanzie procedurali previste dall’articolo 4 della Legge n. 300/1970: l’accordo con i sindacati o il benestare dell’ispettorato del lavoro sono necessari per evitare che il datore di lavoro possa controllare i propri dipendenti nell’esecuzione della loro attività, ma tale garanzia non trova applicazione quando si tratta di tutelare beni aziendali ed, eventualmente, scoprire chi ruba in azienda.





