In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento operato da un’azienda nei confronti di un dipendente che si è rifiutato di prestare la propria attività lamentando gravi carenze igienico – sanitarie nel cantiere cui era addetto, tali da poter pregiudicare la salute e sicurezza dello stesso.
Nel caso in specie, con la Sentenza n. 26114 pubblicata l’11 dicembre 2014 i Supremi Giudici hanno confermato la sentenza del giudice di secondo grado che, ribaltando il verdetto di primo grado, aveva ritenuto giustificato il rifiuto ad eseguire la prestazione lavorativa del dipendente alla luce delle gravi mancanze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tanto più che il datore di lavoro era a conoscenza della situazione.





