La Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza del reato di concorrenza sleale con relativo pagamento dei danni nei confronti dell’azienda che, al fine di concludere il contratto col distributore dei suoi prodotti in Italia, “ruba” a quest’ultimo i venditori più esperti.
Nel caso di specie, la Suprema Corte con la Sentenza n. 20228 del 4 settembre 2013, ha chiarito che in base alle email aziendali risulta un disegno per indebolire il futuro competitor, con violazione delle norme sulla libera concorrenza, dal momento che lo storno del personale è effettuato con un atto direttamente destinato ad impedire al concorrente di continuare a competere.





