In tema di trasferimenti d’azienda, la Corte di Cassazione ha statuito che il cessionario di azienda è tenuto a rispondere nei confronti del lavoratore di tutti gli obblighi non prescritti e, pertanto, al titolare subentrato spetta il versamento delle diverse voci retributive dovute e non corrisposte.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21565 del 13 ottobre 2014, ha accolto il ricorso dell’interessato, chiarendo che gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore sono acquistati dal cessionario (art. 2112, comma 1, c.c.), con la conseguenza che quest’ultimo è chiamato a rispondere di tutti quelli non già estinti per prescrizione.





