Approfondimento sui Contratti Collettivi

ccnlNel diritto del lavoro, il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore viene regolato da diverse fonti, tra le quali troviamo la contrattazione collettiva.

Proviamo a dare risposta ad alcune domande che spesso ci troviamo ad affrontare.

 

QUALE CONTRATTO APPLICARE:

Iniziamo col dire che il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro viene determinato analizzando l’attività svolta concretamente dal datore di lavoro e non sulla base dell’attività svolta dal singolo lavoratore all’interno dell’impresa.

E nel caso in cui il datore di lavoro svolga una pluralità di attività? Si potranno applicare più contratti collettivi?

La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di applicare più contratti collettivi solamente laddove la pluralità di attività svolte risulti del tutto autonoma l’una dall’altra. In mancanza di autonomia delle attività, il datore di lavoro applicherà il contratto collettivo relativo all’attività di tipo prevalente.

EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO:

L’art. 39 della Costituzione prevede un particolare meccanismo di registrazione per i sindacati, grazie al quale essi avrebbero la possibilità di stipulare contratti collettivi aventi efficacia ““, ovvero contratti che verrebbero applicati alla generalità dei lavoratori, siano essi iscritti o meno alle organizzazioni sindacali.

Ad oggi, questa procedura di registrazione non è mai stata attuata, pertanto i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali vengono denominati anche “di diritto comune“, cioè regolamentati dalla disciplina prevista dal codice civile in materia di contratti in genere (artt. 1321 c.c. e seguenti).

Proprio per questo motivo, il contratto collettivo ha efficacia vincolante solamente nei confronti dei soggetti firmatari del contratto e di quei soggetti facenti parte delle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. Per questi soggetti viene applicata la c.d. teoria del mandato: aderendo all’organizzazione sindacale si accetta lo Statuto della stessa e, contemporaneamente, viene conferito mandato a stipulare contratti collettivi vincolanti.

E per quei soggetti non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale?

La costante giurisprudenza ha considerato vincolante il contratto collettivo anche nei confronti di quei soggetti che, pur non essendo iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, aderiscano esplicitamente o implicitamente al contratto stesso.

Si ha adesione esplicita quanto, in fase di stipula del contratto di lavoro individuale, le parti indicano che al rapporto di lavoro costituendo verrà applicato un certo contratto collettivo; si ha invece adesione implicita quando, in assenza di indicazioni nel contratto di lavoro individuale, al rapporto di lavoro venga di fatto applicato il contenuto del contratto collettivo, o almeno le sue clausole più rilevanti.

IL CONTRATTO COLLETTIVO PUO’ MODIFICARE IN PEJUS IL CONTRATTO PRECEDENTE?

Quando si ha una successione di contratti collettivi, è molto raro che la disciplina venga totalmente riscritta e modificata, mentre potrà accadere che singole disposizioni vengano in parte modificate.

Interessante è capire come comportarsi nel caso in cui il contratto collettivo successivo abbia apportato modifiche peggiorative alla precedente disciplina. Può il contratto, di pari livello, modificare e apportare modifiche peggiorative?

Secondo la giurisprudenza, il contratto collettivo successivo può modificare in peggio le clausole del precedente, specificando inoltre che il principio dell’immodificabilità in peggio, sancito dall’art. 2077 c.c., non può trovare applicazione ai rapporti tra i contratti collettivi, ma solamente ai rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale.

Il contratto collettivo successivo non potrà, però, modificare quelli che vengono definiti i diritti quesiti, ovvero quei diritti che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, a fronte di una prestazione lavorativa già svoltasi nei modi prescritti dal precedente contratto, e che quindi non sono disponibili da parte della contrattazione collettiva.

IL CONTRATTO INDIVIDUALE PUO’ DEROGARE AL CONTRATTO COLLETTIVO?

Il conflitto tra contratto collettivo e contratto individuale è regolato dall’art. 2113 c.c., il quale stabilisce l’inderogabilità in peggio da parte del contratto individuale sul contratto collettivo.

Nel caso in cui nel contratto individuale vengano inserite delle clausole che deroghino in peggio al contratto collettivo, esse vengono automaticamente sostituite dalle disposizioni di miglior favore presenti nel contratto collettivo.

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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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