Il generico accordo transattivo firmato con il dipendente al momento del licenziamento non mette del tutto al riparo l’azienda da possibili contestazioni o controversie: deve provarsi, infatti, la consapevolezza del lavoratore rispetto ai diritti cui rinuncia a fronte dell’importo a titolo di transazione concordato, con la conseguenza che, laddove il lavoratore non fosse pienamente conscio di “abdicare o di transigere” sui suoi diritti, ben può lo stesso rivolgersi al giudice del lavoro.
Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20976 depositata l’8 settembre 2017, ha accolto il ricorso di un lavoratore contro l’azienda per la quale lavorava, rea di non aver tenuto conto dei compensi per lavoro straordinario nella determinazione del TFR, in quanto dall’accordo transattivo non emergeva alcun riferimento al fatto che tale voce fosse stata tenuta in considerazione nel calcolo del TFR, né si poteva presumere che il lavoratore avesse consapevolmente rinunciato a tale diritto.